bonus baby sitting - centri estivi - servizi integrativi infanzia
In considerazione del permanere della situazione di eccezionale gravità derivante dal contagio da COVID-19, l’articolo 72 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio) è intervenuto apportando significative modifiche agli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
I principi e le regole di applicazione per la prestazione c.d. bonus per servizi di baby-sitting, vengono mantenuti inalterati per quanto riguarda i soggetti potenziali beneficiari, per l’alternatività con il congedo Covid (esteso ora a complessivi 30 giorni), per quanto concerne la verifica della prestazione sulla base nucleo del familiare e per tutti gli altri aspetti eventualmente qui non precisati, per i quali si rinvia ai chiarimenti già forniti con circolare n.44/2020.
Per il periodo che copre l’arco temporale dal 5 marzo 2020 a non oltre il 31 luglio 2020, vengono significativamente ampliate le modalità di fruizione del bonus e aumentato l’importo complessivamente spettante per le categorie di soggetti ammessi al beneficio.
E' prevista ex novo la possibilità di optare, per una parte o anche per tutto l’importo spettante, di una somma che verrà accreditata direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo
2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia, di cui al periodo precedente, è incompatibile con la fruizione, negli stessi periodi (giugno e luglio), del bonus asilo nido di cui all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fermo restando che resta impregiudicato il diritto al rimborso delle rate relative alle mensilità restanti.