covid-19 aggiornamento zona arancione
COMUNICATO MINISTERO DELLA SALUTE N. 301 DEL 27/11/2020
Il Ministro della Salute firmerà una nuova ordinanza con cui si dispone l’area arancione per la Regione Lombardia.
L’ordinanza sarà in vigore DAL 29 NOVEMBRE; ecco una prima sintesi, in attesa anche di eventuale ordinanza regionale:
SPOSTAMENTI
Resta vietato uscire dal proprio Comune (salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune, per spostarsi è necessaria l’autocertificazione).
Ci si può muovere all'interno del proprio Comune liberamente dalle 5 alle 22 senza autocertificazione.
Dalle 22 alle 5 scatta il «coprifuoco»: si può uscire di casa solo per comprovate esigenze e compilando l'autocertificazione.
ATTIVITA' COMMERCIALE:
Riaprono i negozi: tutti, senza limitazioni (ovviamente nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro, garantendo lo scaglionamento degli ingressi e la frequente sanificazione del locale e degli spazi espositivi).
Resta, per ora, lo stop durante le giornate festive e prefestive all’attività dei negozi che si trovano nei centri commerciali, ad eccezione delle farmacie e parafarmacie, dei presidi sanitari, dei punti vendita di generi alimentari, dei tabacchi e delle edicole.
BAR E RISTORANTI
Non cambiano le regole per bar e ristoranti: è consentito l’asporto e la consegna a domicilio, no alla consumazione sul posto.
SERVIZI ALLA PERSONA
Riaprono i centri estetici
SCUOLA
Salvo diversa indicazione dei governatori, nelle zone arancioni gli studenti di seconda e terza media tornano a seguire le lezioni in classe.
Nulla cambia per le scuole superiori: rimane attiva la didattica a distanza.
ATTIVITÀ SPORTIVA
Restano chiusi palestre, piscine, centri benessere e centri termali.
Vietato lo sport di contatto, ma è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti. È invece permesso frequentare i centri e i circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza creare assembramenti. Resta vietato utilizzare gli spazi adibiti a spogliatoio.